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Imprenditoria femminile
Il principio di pari opportunità trova attuazione, nella disciplina del lavoro autonomo, ad opera della l. 25 febbraio 1992, n. 215, sulle azioni positive per l'imprenditoria femminile, che si propone di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.
Per la realizzazione degli obiettivi individuati dalla legge è costituito un apposito organo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato per l'imprenditoria femminile, che ha compiti di indirizzo e di programmazione generale in ordine agli interventi previsti dalla legge, nonché di promozione dello studio, della ricerca e dell'informazione sull'imprenditorialità femminile.
Un ruolo propulsivo nell'attuazione degli obiettivi della legge è attribuito anche alle Regioni, che, in accordo con le associazioni di categoria, realizzano programmi, finanziati dal Fondo per l'imprenditoria femminile, che prevedano la diffusione di informazioni mirate, nonché‚ la realizzazione di servizi di consulenza e di assistenza tecnica, di progettazione organizzativa, di supporto alle attività agevolate.
Per la realizzazione di tali programmi, le Regioni possono stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati che abbiano caratteristiche di affidabilità e consolidata esperienza in materia.
Obiettivi della legge
a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;
b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;
c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;
d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;
e)promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi.
Soggetti beneficiari
Imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali aventi:
a) dimensione di piccola impresa;
b) gestione prevalentemente femminile:
Per le imprese individuali:
a) il titolare deve essere una donna;
b) per le società di persone e per le cooperative:
c) maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale;
d) per le società di capitali:
e) le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.
Programmi/attività ammissibili
a. settore manifatturiero e assimilati (sezioni C, D, E ed F classificazione delle attività economiche ISTAT '91);
b. settore commercio, turismo e servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della classificazione delle attività economiche ISTAT '91);
c. settore agricoltura (sezioni A e B della classificazione ISTAT ' 91).
Tipologia degli investimenti ammissibili
a. avvio di attività imprenditoriali;
b. acquisto di attività preesistenti mediante rilevamento dell'attività medesima o di un ramo aziendale ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;
c. realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto tecnologica o organizzativa anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;
d. acquisizione di servizi reali.
Spese ammissibili
a. impianti generali (elettrico, riscaldamento e condizionamento, antifurto ecc.);
b. macchinari e attrezzature;
c. brevetti (per il settore della produzione agricola primaria nel limite del 12% dell'investimento complessivo ammissibile);
d. software;
e. opere murarie (relative alla ristrutturazione dei locali) e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impianti, macchinari e attrezzature;
le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% dell'importo per opere murarie;
f. studi di fattibilità e piani d'impresa, comprensivi dell'analisi di mercato, studi per la valutazione dell'impatto ambientale, nel limite del 2% del costo dell'investimento complessivamente ammesso.
Tutti i costi agevolabili sono da ritenersi al netto dell'IVA e di altre imposte e tasse
Agevolazioni concedibili
Le agevolazioni massime consentite sono concesse per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale, e per l'altro 50% sotto forma di mutuo a tasso agevolato, nella misura dello 0.50% annuo.
Si precisa che le imprese possono richiedere che il contributo spettante sia concesso secondo la regola "de minimis" (con soglia massima di aiuto pari a € 100.000 in tre anni per impresa).
Cosa bisogna fare per ottenere le agevolazioni
E' necessario presentare una domanda, entro i termini fissati con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Ministero delle Attività Produttive o alla Regione/Provincia autonoma o ai soggetti convenzionati, secondo lo schema e gli allegati previsti dalla normativa.
A chi rivolgersi:
- alle associazioni datoriali;
- alle Organizzazioni sindacali;
- alla Consigliera di parità.
File "pdf" delle nozioni sul Lavoro
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